un notaio |158|. Questa sistemazione istituzionale durò fino alla riforma leopoldina del 30
settembre 1772 |159|, che entro in vigore il 1 novembre dello stesso anno. La podesteria di
Montecatini, divisa e resa indipendente da quella di Buggiano, era classificata fra le po-
desterie minori. La legge ribadiva l'obbligo del podestà di effettuare a proprie spese "le
solite gite ogni lunedì a Monsummano e a Montevetturini per rendervi ragione". In quanto
podesteria minore poi, quella di Montecatini perdeva il diritto ad avere un "notaio civile",
che invece sin dai primi tempi, con la qualifica di ufficiale o di cavaliere, aveva svolto le
funzioni di attuario del banco, cioè di cancelliere, che riceveva gli atti e compilava i
processi, o addirittura, quando sostituiva il podestà qualificandosi come "giudice cogni-
tore e decisore delle cause civili e miste", quella di istruire le cause e di giudicare |160|. In
particolare dagli atti civili emerge accanto al podestà o in sua vece la figura del notaio o
"offitiale", che firmava le sentenze. Dalla fine del '500 tale figura si alterna con regolarità
a quella del podestà assistito da un cavaliere, che redigeva gli atti. Numerosi sono negli
statuti i richiami ai notai dei podestà, in quanto "amministratori itineranti della giustizia"
|161|, perchè si rechino con regolarità ogni settimana ai banchi di loro competenza.
Il rettore, come anche era chiamato il podestà, esercitava innanzitutto funzioni di
carattere politico-istituzionale, in quanto rappresentante dell'autorità del governo cen-
trale nei confronti delle amministrazioni locali |162|, il cui funzionamento, come si è già visto
a proposito degli organi dei comuni, dipendeva in gran parte da lui, al punto da poter
essere considerato sia come funzionario statale sia come organo del comune stesso |163|. Le funzioni giurisdizionali diventarono via via preminenti, mentre non scomparvero mai le funzioni di carattere amministrativo che il podesta doveva svolgere istituzional-
mente. La "famiglia" dei podestà, la cui composizione era determinata dagli statuti locali,
comprendeva un certo numero di "famuli" ed uno o due notai.
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|158| Ibid., n. 985, c. 64r.
|159| CANTINI, XXX, pp. 311-454.
|160| E. FASANO GUARINI, Lo stato di Cosimo I, op. cit. p. 42.
|161| Ibid.
|162| E. TADDEI, L'auditorato della giurisdizione negli anni di governo di Cosimo I de' Medici, in G.
SPINI, Potere centrale e strutture periferiche nella Toscana del '500, Firenze, Olschki, 1980.
|163| G. GUIDI, ll governo della città - repubblica di Firenze del primo quattrocento, vol. III, Firenze,
Olschki, 1981, p. 155.
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