Settore | U.O.C. Servizi alla Persona - Ufficio Servizi Demografici |
Procedimento amministrativo (nome) | ISCRIZIONI ANAGRAFICHE CITTADINI COMUNITARI PROVENIENTI DALL'ESTERO |
Oggetto del procedimento (descrizione) | Richiesta di residenza nel Comune e di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini comunitari con provenienza dall'estero. I cittadini dei paesi dell’Unione Europea possono soggiornare senza alcuna formalità per un periodo non superiore a tre mesi; è sufficiente che abbiano un documento d’ identità valido per l’espatrio. Coloro che intendono soggiornare più di tre mesi devono richiedere l’iscrizione all’anagrafe del comune dove intendono stabilirsi. Devono tuttavia trovarsi in una delle seguenti condizioni: essere lavoratore (subordinato o autonomo), studente, familiare di altro cittadino residente oppure avere la disponibilità di risorse economiche sufficiente a non diventare un onere per lo Stato italiano e una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi. Oltre ad un documento di identità (passaporto o carta di identità) di tutti i richiedenti l'iscrizione, a seconda della loro condizione, devono presentare anche: LAVORATORI SUBORDINATI: documentazione attestante l'attività lavorativa (ad esempio, contratto di lavoro, ultima busta paga, ricevuta di versamento dei contributi INPS, comunicazione di assunzione al CIP- centro per l’impiego, ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro); LAVORATORI AUTONOMI: documentazione attestante l'attività lavorativa (ad esempio, certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio, attestazione di attribuzione di partita IVA, iscrizione alla albo professionale ( in caso di libere professioni)); STUDENTI: certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso; polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno- o pari alla durata del corso se inferiore all’anno, che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo ( es. modelli E106, E120, E121, E109, E37). La tessera sanitaria europea ( TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria; documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo requisito può essere dichiarato. RELIGIOSI: dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia; dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E109, E37). La tessera sanitaria europea ( TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria; MINORI NON ACOMPAGNATI: Provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile che dispone l’affidamento o la tutela del minore; Documento di identità del tutore o affidatario; Passaporto o documento equipollente del minore ALTRI: polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E109, E37). La tessera sanitaria europea ( TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria; documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo requisito può essere dichiarato. FAMILIARI COMUNITARI: ( Per familiari si intendono: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge): documentazione attestante la qualità di familiare ( es. certificato in originale di matrimonio, di nascita con paternità e maternità, ecc.) e la vivenza a carico (quest'ultima può essere autocertificata); attestato di richiesta di iscrizione del familiare avente il diritto autonomo di soggiorno (se questo è residente in altro Comune). In caso il titolare del diritto di soggiorno non sia un lavoratore, il familiare dovrà presentare anche: Polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E109, E37). Disponibilità di risorse economiche sufficienti per il nucleo familiare. Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, si dovrà presentare anche documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare. FAMILIARI NON COMUNITARI (se non sono in possesso del permesso di soggiorno) documento di identità (passaporto o documento equipollente); visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto; Documentazione attestante la qualità di familiare ( es. certificato in originale di matrimonio, di nascita con paternità e maternità, ecc.); ricevuta di richiesta permesso di soggiorno in qualità di familiare di cittadino comunitario. I cittadini comunitari possono presentare la dichiarazione di residenza esclusivamente presso lo sportello comunale previo appuntamento. L'ufficio anagrafe, nei due giorni successivi alla presentazione della dichiarazione ricevuta, effettua la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione. L'ufficiale di anagrafe ha 45 giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, trascorsi i quali, in mancanza di comunicazioni da parte del Comune, l'iscrizione si intende confermata. Il comma 4 dell'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il requisito fondamentale per la dichiarazione di residenza è avere la dimora abituale, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal D.L. 30/2007. A conclusione del procedimento viene rilasciata apposita "Attestazione di iscrizione anagrafica" e quindi di regolarità del soggiorno. Al momento della domanda d'iscrizione viene rilasciata dall'Ufficiale d'Anagrafe un'attestazione di richiesta d'iscrizione. Inoltre, secondo quanto previsto dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014 , n. 47, art. 5 " Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e agli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge." Le dichiarazioni d'iscrizione anagrafica presentate senza la dichiarazione relativa al titolo di occupazione dell'abitazione, nel rispetto dell'art. 5 del D.L. n. 47/2014, sono considerate: NULLE. |
Normativa di riferimento | Legge N.1228/1954 Decreto del Presidente della Repubblica N.223/1992 Decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35 Decreto legge 28 marzo 2014 , n. 47, art. 5 Decreto Legislativo n.30/2007 Circolare del Ministero dell'Interno n.19 del 06/04/2007 Circolare del Ministero dell'Interno n.13 del 28/10/2008 |
Ufficio responsabile dell'istruttoria | UFFICIO ANAGRAFE |
Responsabile del procedimento | Dott.ssa Barbara Ammendola |
Telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento | 0572-959233 b.ammendola@comune.monsummano-terme.pt.it |
Responsabile dell'adozione del provvedimento finale (indicare solo se diverso dal responsabile del procedimento) | |
Telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento) | |
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni | Sportello, Telefono, Fax, PEC e e-mail |
Termine di conclusione del procedimento | 45 giorni di cui: 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione per la registrazione dell'iscrizione anagrafica |
Eventuali altri termini procedimentali | 10 giorni di tempo (dal ricevimento del preavviso di annullamento), per presentare qualsiasi osservazione utile ad impedire l'esito negativo |
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti all'interessato e modi per attivarli | In caso di esito negativo: alla Prefettura Di Pistoia - Ufficio Territoriale Del Governo entro 30 giorni dalla notifica. al Giudice Ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile |
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Non è possibile avviare il procedimento on line |
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari con i codici iban identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in tesoreria, per i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale, per i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento, da indicare obbligatoriamente per il versamento | All'atto della presentazione dell'istanza deve essere prodotta una marca da bollo da euro 16,00. Il relativo attestato viene rilasciato anch'esso in bollo da euro 16,00. |
Nome del soggetto al quale è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa. Norida di Maio fino al 31/08/2019 Dott.ssa Rita Milaneschi 0572-9590 |
Atti e documenti da allegare (se il procedimento è ad istanza di parte) | Indicati nel modulo di dichiarazione |
Uffici recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere le informazioni e presentare le istanze di parte | Ufficio Anagrafe Piazza IV Novembre 75/H Tel. 0572/959219-247 Fax 0572/959260 comune.monsummano@postacert.toscana.it |