Settore | U.O.C. Territorio e Sviluppo - Ufficio SUE |
Procedimento amministrativo (nome) | Autorizzazione paesaggistica |
Oggetto del procedimento (descrizione) | Autorizzazione paesaggistica (semplificata) |
Normativa di riferimento | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n.139 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio Legge regionale 10 novembre n.65/2014 - Norme per il governo del territorio; |
Ufficio responsabile dell'istruttoria | U.O.C. Territorio e Sviluppo (per la parte Edilizia/urbanistica) U.O.C. Lavori Pubblici (per la parte paesaggistica) |
Responsabile del procedimento | Geom. Maria Rosa Laiatici (per la parte Edilizia/urbanistica) Ing. Lidia D'Errico (per la parte paesaggistica) |
Telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento | Tel. 0572 959317 Tel. 0572 959302 |
Responsabile dell'adozione del provvedimento finale (indicare solo se diverso dal responsabile del procedimento) | Il Dirigente Dr. Antonio Pileggi |
Telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento) | 0572 959316 |
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni | U.O.C. Territorio e Sviluppo Via E. Fermi, n.49 Lunedì ore 9,00 – 13,00 Giovedì ore 14,30 – 17,00 Geom. Sabato Tedesco Tel. 0572 959319 email U.O.C. Lavori Pubblici Via E. Fermi, n.49 Lunedì ore 9,00 – 13,00 Giovedì ore 14,30 – 17,00 Ing. Lidia D'Errico - tel 0572 959302 |
Termine di conclusione del procedimento | E' entrata in vigore il 10 settembre 2010 il nuovo procedimento per il rilascio dell'"Autorizzazione paesaggistica con il procedimento semplificato" previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n.139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 avente ad oggetto "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni". Con la nuova procedura semplificata, il procedimento di autorizzazione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda presentata per via telematica al comune o al diverso ente titolare del potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Di questi 60 giorni: -30 sono a disposizione dell'amministrazione competente per l'istruttoria; -25 giorni sono riservati al Sovrintendente per esprimere il proprio parere vincolante. -5 giorni restano a disposizione per la Pubblica Amministrazione al fine di adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Sovrintendente. La nuova procedura prevede due diverse semplificazioni. Documentale: -la domanda per il rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una "Relazione paesaggistica semplificata" (secondo lo schema allegato al D.P.C.M. 12/12/2005) redatta da un tecnico abilitato che deve attestare: a) le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica; b) lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento; c) la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste; d) la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Procedurale: 1) L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia; ( in caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, viene dichiarata l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente). L'Amministrazione, attraverso l'acquisizione del parere della Commissione del Paesaggio, verifica se l'intervento progettato è valutabile secondo il procedimento semplificato o secondo il procedimento ordinario (comunicando, in tal caso, al richiedente che l'intervento è soggetto ad autorizzazione ordinaria o addirittura se non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica e ricade quindi nell'applicazione dell'art. 149 del Codice); 2) Nel caso in cui l'intervento sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento e, se occorre, richiede in un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta (il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta - decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento). 3) In caso di valutazione positiva della conformità paesaggistica dell'intervento al procedimento semplificato, l'amministrazione provvede, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla Soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. 4) Se anche la valutazione del Soprintendente risulta essere positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. 6) In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine di 25 giorni l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione. 7) L'amministrazione deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne deve dare immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. 8) Nel caso di valutazione negativa, il soprintendente deve adottare, entro venticinque giorni dal ricevimento della domanda, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ha valore esclusivamente per la valutazione ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e ha validità solo per gli aspetti paesaggistici e pertanto non produce alcun effetto urbanistico/edilizio ai fini della realizzazione delle opere in progetto, per le quali dovrà essere conseguito regolare titolo abilitativo edilizio in conformità agli strumenti urbanistici adottati e/o approvati ed al regolamento edilizio vigente nonché alle altre norme di riferimento vigenti. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni. |
Eventuali altri termini procedimentali | |
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti all'interessato e modi per attivarli | nel corso del procedimento: Presentare (entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi ) scritti, memorie e documenti. nei confronti del provvedimento finale: - Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni. - Al Capo dello Stato entro 120 giorni. nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine previsto per la sua conclusione: - Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni. - Al Capo dello Stato entro 120 giorni. |
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | no |
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari con i codici iban identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in tesoreria, per i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale, per i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento, da indicare obbligatoriamente per il versamento | Costi: iritti comunali 25,00 euro modalità di pagamento: presso la Tesoreria Comunale sportello di UNICREDIT SPA Filiale di Monsummano Terme (Piazza Giusti); tramite versamento sul conto corrente postale n. 00109512 intestato al Comune di Monsummano Terme - Servizio Tesoreria - 51015 Monsummano Terme Con Bancomat presso lo Sportello Urp posto in P.zza IV Novembre 75/h – Monsummano Terme; Carta di credito presso Sportello del Cittadino posto in P.zza IV Novembre 75/h – Monsummano Terme; bonifico su questo IBAN : COD. IBAN IT 91 C 02008 70441 000103250153 |
Nome del soggetto al quale è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | |
Atti e documenti da allegare (se il procedimento è ad istanza di parte) | L'istanza (in bollo) del richiesta dell'autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere corredata dall'asseverazione del progettista. Scaricabile al seguente: http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/system/files/richiesta_autorizzazione_paesaggistica.pdf la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata in 3 copie; Si ricorda che deve essere allegata copia di un valido documento di identità di tutti i sottoscrittori, dei soggetti che rendono dichiarazioni sostitutive; in alternativa la sottoscrizione può avvenire in presenza del soggetto preposto a ricevere le istanze/dichiarazioni, previa presentazione di un valido documento di identità. gli interventi per la la richiesta di autorizzazione semplificata sono: 1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all', e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria. 2. Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). 3. Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). 4. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). 5. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). 6. Modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici. 7. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria. 8. Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq. 9. Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc). 10. Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). 11. Realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). 12. Interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza. 13. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). 14. Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali. 15. Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice). 16. Collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi. 17. Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi. 18. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo. 19. Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30. 20. Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe. 21. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione. 22. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). 23. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). 24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all', che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra. 25. Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate. 26. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie. 27. Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate. 28. Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all', e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del , recante "Attuazione della relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della ", e dell', recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)". 29. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo. 30. Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua. 31. Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa. 32. Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi. 33. Taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali. 34. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti. 35. Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti. 36. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti. 37. Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq. 38. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni. 39. Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili. |
Uffici recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere le informazioni e presentare le istanze di parte | Presentazione istanza a mano : Ufficio Protocollo Piazza IV Novembre 75/h tel 0572 959201 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 il martedì ed il giovedi dalle ore 14,30 alle ore 17,00 Presentazione istanza per PEC: il ritiro è effettuato presso : U.O.C. Territorio e Sviluppo Via E. Fermi, n.49 Lunedì ore 9,00 – 13,00 Giovedì ore 14,30 – 17,00 Geom. Sabato Tedesco Tel. 0572 959319 email |